Collaborazione dei cittadini nell'emergenza neve
Estratto del Regolamento di Polizia Municipale (Urbana e rurale)
TITOLO 11
NEVE - TRASPORTO DEL GHIACCIO
Art. 101
Ogni proprietario, non appena caduta la neve, dovrà fare immediatamente sgombrare l’area lungo tutta la fronte del proprio fabbricato e per tutta la larghezza del marciapiede, e se occorre, ove questo non esista, per una larghezza di almeno m.1,50. (...)
Art. 102
I proprietari ed i conduttori di stabili, quando ravvisano la opportunità di procedere allo sgombro della neve sui tetti, spioventi sul suolo pubblico, dovranno prima ottenere l’autorizzazione Comunale la quale potrà essere rilasciata anche verbalmente, prescrivendo in ogni modo, le opportune cautele, affinché l’operazione non riesca incomoda ai passanti.
Art. 103
La neve scaricata dai tetti dovrà essere immediatamente asportata da chi domandò di eseguire lo scarico.
Art. 104
Il Sindaco potrà ordinare ai proprietari e conduttori degli stabili, quando ne ravvisi la necessità, lo sgombero delle nevi dai tetti e dei ghiaccioli dalle grondaie.
Art. 105
I poggioli e i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima o durante la spazzatura delle vie e piazze sottostanti ed in modo da non recar molestia ai passanti.







