COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

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MODALITA' PER LA GESTIONE DI SPAZI ESPOSITIVI (BACHECHE)

POSTE IN PIAZZA A. DI CAMBIO.-

 

Approvato con delibera di Giunta n°330 del 30/06/97

 

 

Le presenti disposizioni, disciplinano l'assegnazione e la gestione di spazi espositivi (bacheche), poste in Piazza A. di Cambio.

 

Art. 1

FINALITA' DEL SERVIZIO

Allo scopo di permettere l'informazione dei cittadini sugli aspetti di carattere amministrativo, politico, sindacale, culturale, sociale, sportivo e ricreativo il Comune mette a disposizione appositi spazi espositivi ubicati nella zona centrale della città.

 

Art. 2

RICHIESTA DI CONCESSIONE

Gli enti, le associazioni politiche, sindacali, culturali, sociali e sportive, presenti nella città, possono inoltrare richiesta all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo di detti spazi espositivi.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete del richiedente e la denominazione esatta dell'ente, associazione, partito politico o sindacato per cui viene richiesto lo spazio espositivo.

Art. 3

CONCESSIONE

La concessione dello spazio espositivo è disposta dall'Amministrazione Comunale in maniera di assicurare il giusto equilibrio nelle informazioni ed in modo da garantire uno spazio per ogni gruppo consiliare, per le notizie di carattere ed interesse generale e per le iniziative delle formazioni politiche presenti nel Consiglio Comunale.

N. 01 spazio alle OO. SS.     CGIL, CISL, UIL.

Tali n. 05 spazi sono concessi gratuitamente.

N. 02 spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di istanze superiori agli spazi rimasti disponibili l'amministrazione Comunale, previo invito a coordinare e unire istanze di associazioni ed enti similari e/o analoghe per oggetto e scopo sociale, provvederà ad assegnare gli spazi in modo da garantire la presenza equilibrata dei vari interessi sociali e/o culturali.

 

Art. 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

E’ fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia lo spazio espositivo assegnatogli e di pagare alle scadenze indicate dall'Amministrazione il canone stabilito.

Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla restituzione della bacheca in perfetto ordine ed alla consegna delle chiavi presso l'Ufficio Tributi.

 

Art. 5

RESPONSABILITA’

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale conseguente l'uso delle bacheche assegnate; detta responsabilità ricade esclusivamente sul concessionario che ne risponde di fronte la legge.

 

Art. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione per l'occupazione degli spazi espositivi è fissata in anni 1 con rinnovo di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

 

Art. 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono cause di decadenza della concessione:

  1. il mancato utilizzo dello spazio espositivo per un periodo superiore a giorni 60 (sessanta);
  2. il mancato pagamento del canone fissato dall'Amministrazione Comunale entro la scadenza stabilita;
  3. l'utilizzo dello spazio per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
  4. per l'utilizzo in maniera non idonea al luogo di esposizione carenza di pulizia dello spazio.

 

Art. 8

CANONE

Il canone di concessione, annuo anticipato, viene stabilito in Lit. 300.000.= per l'anno 1998 e sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

A questo scopo l'Ufficio Tributi del Comune provvederai all'invio di un bollettino di c.c.p. già compilato a mezzo del quale dovrà essere effettuato il pagamento del canone stesso alla scadenza stabilita.

Se il concessionario non provvede al pagamento del canone, l'Amministrazione Comunale può sollecitare il pagamento a mezzo raccomandata A.R. applicando gli interessi di mora.

Il mancato pagamento nel termine indicato nel sollecito comporta la decadenza della concessione.

 

 

Art. 9

CAUZIONE

A garanzia del rispetto delle norme di cui agli articoli precedenti, il concessionario presterà un deposito cauzionale pari a Lit. 100.000.=, da versare presso il Tesoriere Comunale nelle forme che saranno indicate dall'ufficio.

 

Art. 10

DIVIETO DI AFFISSIONI

E' fatto divieto di utilizzare gli spazi per manifesti e avvisi di            propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti le consultazioni popolari.

 

Art. 11

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Le attuali concessioni decadono con il 31.12.1997. Gli interessati alla concessione sono tenuti ad inviare entro il 30.09.1997, domanda  compilata sul modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.